RITO SOMMARIO PER LIQUIDARE GLI ONORARI DEGLI AVVOCATI
Con la sentenza n. 12847/2017 la Corte di Cassazione ha aderito all’orientamento per cui, in caso di liquidazione degli onorari degli avvocati in materia giudiziale, è possibile ricorrere con il rito di cui all’art. 14 del D.lgs n. 150/2011, non solo nell’ipotesi in cui la domanda sia limitata al quantum, ma anche quando riguardi l’an della pretesa.
La soluzione offerta dalla Suprema Corte pare lineare, corretta e ragionata: si supera in questo modo il precedente orientamento giurisprudenziale per cui, qualora l’oggetto della controversia riguardasse l’an della pretesa, sarebbe stato necessario agire – esclusivamente – tramite rito ordinario.
Da segnalare, infine, che la questione resta aperta: infatti la stessa Cassazione con la successiva ordinanza n. 13272/2017, rilevando un contrasto giurisprudenziale sul tema, ha sottoposto la questione al Presidente circa la possibilità di investire le Sezioni Unite che – ad oggi – non si sono ancora pronunciate.