MODELLI DI UTILITÀ: TUTELARE UN’INNOVAZIONE RELATIVA AD UN PRODOTTO GIÀ ESISTENTE SUL MERCATO

L’obiettivo dei modelli di utilità è quello di proteggere le nuove invenzioni tecniche, in particolare quando esse introducono una maggiore utilità o facilità d’uso per un prodotto già presente sul mercato. Si tratta di una forma di protezione simile a quella garantita ai brevetti per invenzioni industriali, ma con alcune sostanziali differenze. Il modello di utilità infatti riguarda oggetti[1] che non apportano un alto livello di innovazione bensì nuove applicazioni o miglioramenti a prodotti già esistenti, che ne accrescono l’utilità d’uso o di fabbricazione. In generale essi sono considerati particolarmente adatti in caso di piccoli adattamenti o migliorie, soprattutto se il livello di protezione necessario è limitato sia nel tempo che nello spazio. Ad oggi, infatti, non tutti i paesi riconoscono questa forma di tutela.

In Italia i modelli di utilità sono disciplinati dagli artt. 82 ss. del Codice della Proprietà Industriale, in vigore dal 2005. Essi garantiscono una protezione aggiuntiva nei confronti dell’inventore stesso in quanto, secondo l’art. 84 del suddetto Codice, è possibile depositare contemporaneamente domanda di brevettabilità per invenzione e per modello di utilità, tramite il cosiddetto “doppio deposito”. Nel caso in cui l’oggetto da tutelare non possieda un sufficiente livello di innovazione per rientrare nella prima categoria, l’Ufficio Brevetti e Marchi potrà dunque attribuire il diritto di modello di utilità. La durata della privativa è tuttavia sostanzialmente inferiore: complessivamente infatti è di dieci anni, rispetto ai venti garantiti ai brevetti per invenzione.

Nel 1997, la Commissione Europea propose un’armonizzazione della legislazione in materia di modelli di utilità, ma nessun accordo fu raggiunto e la proposta fu conseguentemente abbandonata. Nonostante non vi sia una protezione comune, sia la Direttiva 2004/48/CE, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che il Regolamento UE N. 608/2013, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, sono applicabili ai brevetti per modelli di utilità nel territorio dei Paesi Membri.

Molti Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, non dispongono di questa tipologia di privativa. Va comunque considerato che anche i modelli di utilità conferiscono un diritto di priorità di dodici mesi. In tale arco temporale è possibile depositare domanda per un brevetto per invenzione, come sopracitato, per il brevetto europeo ed eventualmente anche la domanda internazionale secondo il Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti. Quest’ultimo, a cui aderiscono attualmente 152 paesi, pur non portando alla concessione di alcun brevetto, offre il notevole vantaggio di aumentare la scadenza ultima per decidere in quali Stati estendere la protezione. 

Sono evidenziabili varie differenze tra le due tipologie di diritti, sia per quanto riguarda la presentazione della domanda sia relative agli effetti conseguenti. I modelli di utilità comportano un inferiore livello di novità e di inventiva, l’assenza dell’esame di sostanzialità, un campo di applicazione più ristretto e, come già sottolineato, una minore durata.

Uno dei vantaggi principali offerti dai modelli di utilità è di tipo economico: il costo per la domanda e per il mantenimento, da versare al termine del primo quinquennio, è inferiore rispetto a quello dei brevetti per invenzione. Inoltre, va considerato che i criteri richiesti sono meno rigidi; sia in Italia, tramite l’UIMB, che all’estero, ove tale privativa è riconosciuta, viene effettuata solamente un’indagine relativa alla sussistenza di tutti i requisiti formali mentre non viene esaminato il livello di novità introdotto dal modello stesso. Ciò rende questa tipologia di diritti particolarmente interessante per tutti quei prodotti il cui ciclo di vita sul mercato è limitato nel tempo. Infatti, nonostante la tutela sia limitata a dieci anni, le procedure più rapide fanno sì che il prodotto sia fruibile sul mercato più velocemente, rendendo quindi più appetibile tale forma di tutela rispetto al brevetto per innovazione.

Nel 2013 la Commissione Europea ha commissionato uno studio[2] sull’utilizzo dei modelli di utilità[3]. Dall’indagine è emersa principalmente una scarsa consapevolezza relativa ad essi; è stato rilevato un numero di domande costantemente decrescente e comunque sempre inferiore a quelle presentate a livello nazionale per i brevetti per innovazione.

Uno dei principali limiti sottolineati è quello della scarsa certezza giuridica: oltre al limite territoriale, problema comune ai diritti della proprietà intellettuale, basati proprio sul principio della territorialità, va valutata anche la spesso sottile differenza che le due tipologie di privative possono presentare al giorno d’oggi. Infatti, considerando l’alto livello di sviluppo e soprattutto il ritmo al quale l’innovazione tecnologica procede, è difficile stabilire se si tratta di novità assoluta o parziale. Dallo studio è inoltre emerso che molti esperti del settore conseguentemente temono un abuso dei modelli di utilità, più facili da ottenere e più economici.

Nonostante lo studio non abbia condotto a conclusioni significative, dall’indagine è emerso il punto focale di questa tipologia di diritti: l’alta flessibilità che essi garantiscono. I modelli di utilità sono ben poco fruibili nel settore della ricerca, dove generalmente le invenzioni sono di natura complessa, frutto di una ricerca prolungata, quindi dotate di un alto tasso di novità, e spesso non adatte all’immediato utilizzo sul mercato. Allo stesso tempo essi si rendono, per le proprie intrinseche caratteristiche, adatti su scala locale e per prodotti che soffrono rapidamente di obsolescenza tecnologica.


[1] I modelli di utilità si riferiscono a “macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere”, art. 82 CPI.

[2] Study on the economic impact of the utility model legislation in selected Member States – Final Report , pubblicato il 24/06/2015.

[3] Tra nove Stati Membri che dispongono di tale diritto, rispetto a quattro Membri in cui è assente, comparando anche la situazione di cinque Stati non-membri che invece dispongono del sistema dei modelli di utilità.

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