NOTIFICA FALLIMENTARE: E’ VALIDA LA NOTIFICA COMPIUTA ALL’INDIRIZZO P.E.C. DELLA SOCIETA’ GIA’ CANCELLATA.
Con l’ordinanza 10 ottobre 2017 nr. 23728, la Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione si è espressa in tema di notificazione degli atti nella procedura dichiarativa del fallimento di una società già cancellata dal registro delle imprese al momento della proposizione dell’istanza.
Gli Ermellini hanno accolto i motivi del ricorso con cui si è sostenuta l’illegittimità della notifica compiuta presso la residenza del liquidatore della società cancellata. Tale modalità – effettuata ai sensi degli artt. 138 e ss. e 145 c.c. – non è permessa nell’ambito della procedura fallimentare, trovando applicazione esclusivamente l’art. 15 L.F. Quest’ultimo, consentendo la notifica tramite l’indirizzo P.E.C. comunicato al registro delle imprese, tutela il diritto di difesa dell’imprenditore e lo coniuga con le esigenze “di celerità e speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale”. Tale ratio ha portata generale in tema di fallimento, sicché opera anche nei confronti della società già cancellata che, in virtù della deroga alla regola della perdita di capacità processuale per mezzo della cancellazione – prevista dall’art. 10 L.F. – è assimilabile ad una società attiva.