Finanziamenti dei soci ex art. 2467 c.c.: la funzione economica prevale sulla forma

Con l’ordinanza n. 13672/2026, pubblicata l’11 maggio 2026, la Suprema Corte ha affermato che la rinuncia del socio a percepire una somma di propria spettanza, determinando per la società il mancato sostenimento di un costo, equivale ad un finanziamento erogato dal socio medesimo in favore della società.
Nel caso di specie, una società di persone locava un immobile dal proprio socio. Per otto anni i canoni restavano impagati, mentre la società conduttrice continuava a utilizzare l’immobile ed aumentare di conseguenza la propria esposizione debitoria nei confronti del socio. Successivamente la società conduttrice falliva e il socio chiedeva l’ammissione allo stato passivo, che otteneva solo in via postergata.
La recente ordinanza offre spunti interessanti per diversi aspetti relativi alla fattispecie del “finanziamento soci”:

  1. in primo luogo, l’art 2467 c.c. prevede che la soddisfazione del credito alla restituzione del finanziamento sia postergata – rispetto alla soddisfazione degli altri creditori – tutte le volte in cui il finanziamento sia stato concesso alla società da un soggetto che, in quel momento era socio della stessa (art. 2467, comma 1, c.c.) e in un momento di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto della società oppure in circostanze che rendevano preferibile l’apporto di risorse a titolo di conferimento (art. 2467, comma 2, c.c.).
    La norma prevista dall’art. 2467 c.c. articola la fattispecie dei “finanziamenti dei soci” nella forma più estesa possibile, così da includervi senz’altro anche qualunque posizione giuridica soggettiva qualificabile come diritto di credito nei confronti della società, indipendentemente dallo schema giuridico utilizzato.
    Come già enunciato dalla Corte con la pronuncia n. 30054/2023, ai fini dell’applicazione della fattispecie di cui all’art. 2467 c.c. assumono valenza non solo i contratti di credito ma anche il rilascio di garanzie e l’effettuazione di forniture senza corrispettivo, in quanto ciò si traduca in “un volontario apporto economico utile proveniente dal socio, che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo”.
    Nella locuzione “in qualsiasi forma effettuati” di cui all’art. 2467 c.c. rientrano, quindi, anche tutti i “comportamenti concludenti” posti in essere dal socio che disvelino causa e funzione economica di finanziamento. Conseguentemente, rientra nell’ambito di applicazione della norma anche il finanziamento che il socio abbia erogato alla società poi fallita che si sia concretizzato nella mancata riscossione da parte dello stesso dei crediti per canoni di locazione maturati nei confronti di quest’ ultima.
  2. L’art. 2467 c.c., pur se previsto per il caso in cui la società finanziata abbia assunto la forma della società a responsabilità limitata, è estensibile ad altri tipi di società, tutte le volte in cui il finanziamento sia stato operato da un socio che, per lo specifico assetto dell’ente o per la posizione da lui concretamente rivestita, si trovi in una situazione sia sostanzialmente equivalente a quella del socio di una società a responsabilità limitata.
    Sul punto, a titolo esemplificativo, l’ordinanza menziona la pronuncia della Corte n. 16291/2018, pronuncia che ha ritenuto applicabile l’art. 2467 c.c. anche nel caso in cui il socio (azionista di maggioranza e Presidente del CdA di una S.p.A.) aveva sottoscritto un prestito obbligazionario non convertibile, garantito da ipoteca, in favore della società.
  3. La postergazione disposta dall’art. 2467 c.c. opera non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali ma già durante la vita della società, integrando una condizione d’inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma. In presenza della situazione di difficoltà economico-finanziaria indicata dalla legge, la società (così come, peraltro, il Curatore) è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento.

L’ordinanza n. 13672/2026 conferma, quindi, un indirizzo già consolidato dalla giurisprudenza di legittimità: al fine di valutare l’operatività della postergazione con riferimento ad un finanziamento soci è necessario superare il mero dato astratto costituito dallo schema giuridico utilizzato e verificare in concreto la funzione economica dell’operazione.

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